Risarcimento del danno non patrimoniale
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Risarcimento danno morale da disservizio telefonico

La giurisprudenza ha sempre ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale di tipo esistenziale conseguente ai disservizi connessi ai servizi di telefonia ed Adsl, e dunque all’ inadempimento delle Compagnie telefoniche. La giurisprudenza di merito, quindi, continua a riconoscere con una certa frequenza il risarcimento del danno non patrimoniale/esistenziale connesso al mancato utilizzo della linea telefonica e del servizio internet ed in relazione ad ogni disservizio alla linea telefonica

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Come noto, il consumatore è per natura il contraente debole dei rapporti contrattuali. Per tale ragione, in caso di interruzione del servizio telefonico o della connessione Internet, all’utente spetta non solo l’ indennizzo previsto nella carta dei servizi dell’operatore, ma anche il risarcimento del danno non patrimoniale o morale che ha patito in occasione del disagio subito.

È infatti confermato in quasi tutte le sentenze che si sono occupate del tema il principio della risarcibilità del danno non patrimoniale da disservizio telefonico ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile: tale danno viene inteso come sofferenza psichica che comporta un peggioramento nella sfera di vita e sociale del soggetto leso.
Pertanto il gestore che in qualche modo danneggia i diritti fondamentali dell’individuo violando gli obblighi di buona fede durante il rapporto contrattuale, è tenuto al risarcimento del danno morale. Quest’ultimo può essere sintetizzato nella frustrazione dell’utente derivanti dal disagio subito a causa dell’operatore telefonico.

Come si diceva, molte sono le casistiche che hanno affrontato la questione. Se ne riportano alcune. 

Tribunale di Torino, sez. I, 16 giugno 2016, n. 3428, che ha trattato le peripezie occorse ad un avvocato penalista, titolare nel suo studio legale di linea telefonica ed internet interessate da un guasto Telecom.

Il legale, avendo necessità di trasferire lo studio in altra sede, contattava il proprio gestore telefonico per avviare tempestivamente le pratiche di trasferimento della linea nella precedente sede e di attivazione della stessa presso i nuovi locali. Tuttavia, a causa di disservizi addebitabili esclusivamente alla Compagnia telefonica, le  procedure di trasferimento e riattivazione dell’utenza avvenivano con spaventoso ritardo (ossia, ben 113 giorni dalla richiesta), cagionando al professionista un danno patrimoniale da perdita di chance, ossia da perdita di potenziali clienti (quantificato equitativamente in misura pari ad 11.000 euro).

Il giudice piemontese, tuttavia, ha riconosciuto all’attore anche il diritto al ristoro del danno non patrimoniale per il disservizio telefonico subito, sotto forma di danno all’immagine, rapportato alla durata dell’interruzione del servizio e liquidato, anch’esso in via equitativa, in una somma pari al 10% dell’importo liquidato per il risarcimento del danno patrimoniale.

Giudice di Pace di Salerno, sentenza 12 maggio 2015. Anche questa decisione concerne un caso di ritardato trasloco di linea telefonica, stavolta per ben sei mesi dalla richiesta.

Nella circostanza, l’attore/consumatore lamentava il disagio patito, oltre che per il citato ritardo nel trasferimento dell’utenza e nell’allacciamento della nuova linea (e, dunque, per la mancata fruizione del servizio di telefonia), anche per il continuo invio, da parte del gestore telefonico, di fatture per servizi non resi.

Il giudice campano, considerata la gravità dell’offesa subita nella circostanza, e riconosciuto inciso il diritto dell’utente oltre la soglia minima tollerabile, ha ritenuto in concreto sussistenti i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale, di tipo esistenziale, conseguito alla lesione di interessi rilevanti della persona umana, tutelati dall’art. 2 della Costituzione.
Nel caso in esame, infatti, sono stati ritenuti provati l’ansia e i disagi vissuti dall’attore per la impossibilità di fruire della linea telefonica nella propria abitazione, con conseguente modificazione peggiorativa, apprezzabile per intensità e qualità, della propria esistenza. In punto di liquidazione (equitativa) del pregiudizio, il danno non patrimoniale sofferto dall’attore per il disagio, la frustrazione e lo stress derivato dalla mancata fruizione del servizio telefonico per la durata di oltre sei mesi, è stato quantificato complessivamente nella misura di 750 euro.

Una Compagnia telefonica, a causa di un comportamento negligente, impediva per mesi alla contraente ed al proprio nucleo familiare (composto da genitori e tre figli, tutti studenti) l’utilizzo della linea telefonica e di Adsl all’interno della propria abitazione. Adite le vie legali, dopo aver inutilmente percorso la strada del tentativo di conciliazione innanzi al competente Corecom, l’attrice esponeva, tra l’altro:

– che l’inadempimento del gestore telefonico aveva privato tutta la famiglia «di servizi che consentono di avvalersi di tecniche di comunicazione alternative per studio, comunicazione ed interazione sociale»;

– che il mancato accesso alla rete aveva significato:

  1. trovarsi in una condizione di oggettiva disuguaglianza, definita “disuguaglianza digitale”;
  2. ostacolare i genitori nel pieno esercizio del loro diritto di istruire i figli (art. 30 Cost.);
  3. costituire una violazione del diritto allo studio (art. 34 Cost.).

Alla stregua di ciò, nella sentenza è stato affermato che “Ormai da tempo la giurisprudenza è orientata nel ritenere che il distacco o il mancato allaccio della linea telefonica e internet costituiscano un danno patrimoniale ed esistenziale per il titolare del contratto e della sua famiglia, danno considerato particolarmente grave in un’epoca in cui la comunicazione è fondamentale in ogni aspetto della vita quotidiana”.

Il ricorso è stato ritenuto fondato, pur avendo il giudicante volutamente evitato di prendere posizione su una questione tanto delicata quanto quella della possibilità di riconoscere un danno cd. da “digital divide”. Così come pure non si comprende se, nell’accogliere le istanze dell’attrice, siano state o meno condivise dal magistrato le argomentazioni difensive quanto alle norme costituzionali (gli artt. 30 e 34) che si presumerebbero lese, atteso che, nelle motivazioni della sentenza, questi quasi si va a “rifugiare” dietro il più sicuro ed omnicomprensivo manto dell’art. 2 della Costituzione. La sentenza si è soffermata a precisare che il gestore risponde della descritta inadempienza a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 del codice civile, ed a mente dell’art. 2 della Costituzione, che attribuisce vera e propria forza normativa al canone generale di buona fede oggettiva e correttezza nell’adempimento delle obbligazioni.

Nella fattispecie, il giudicante ha evidenziato come l’inadempienza della convenuta Compagnia telefonica, pur non pregiudicando la salute – intesa in senso stretto – dell’attrice, le avesse reso alquanto difficoltoso lo svolgimento delle quotidiane attività, difficoltà costituenti presupposto per concedere alla medesima il risarcimento del danno esistenziale subito a causa dell’inadempimento, consistito in una apprensione angosciosa prodotta dalla situazione creatasi nel corso dell’annosa questione incidente direttamente nella sfera emotiva e relazionale dell’interessata. Il danno esistenziale è stato valutato, in via equitativa, in misura pari a 800 euro.

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