Risarcimento da disservizio telefonico
Notoriamente il disservizio telefonico causa nell’utente stress e frustrazione in quanto egli si vede costretto a sopportare una situazione di disagio non preventivata.
Addebiti non dovuti, esborsi per l’attivazione della procedura di conciliazione, raccomandate, costi di assistenza legale, sono tutte voci costitutive di danno patrimoniale, che viene normalmente risarcito.
Ma c’è di più: l’inadempimento da parte del gestore telefonico nella somministrazione del servizio, qualora provochi un disagio o stress ingiusto, può dar luogo alla condanna al risarcimento del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., sub specie di danno esistenziale.
Svariate sentenze, infatti, hanno stabilito che all’utente/consumatore vada risarcito anche il danno esistenziale, che consiste in uno stato psico-fisico di frustrazione causato dal disagio e dallo stress di dover sopportare e allo stesso tempo trovare rimedio alla mancata fruizione del servizio telefonico.
Nella pronuncia del 12 maggio 2015 il Giudice di pace di Salerno ha stabilito che il danno non patrimoniale è categoria ampia, nella quale trovano collocazione tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo (concretantesi nella perturbatio dell’animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (o danno all’integrità fisica e psichica, coperto dalla garanzia dell’art. 32 Cost.), sia il c.d. danno esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale).
Inoltre, lo stesso Giudice ha precisato che il danno esistenziale può essere risarcito solo allorché, alternativamente:
a) l’interesse che si assume leso è un diritto inviolabile della persona ex art. 2 Cost. (oppure è riconducibile ad una espressa previsione di legge anche internazionale che consente il ristoro ex art. 2059 c.c.);
b) l’offesa arrecata al diritto è seria, oltre la soglia della tollerabilità.
In tal caso il giudice ha ritenuto in concreto sussistenti i presupposti per il risarcimento del danno esistenziale cagionato all’utente.
Era, infatti, evidente l’illegittimità del comportamento del gestore telefonico: l’ansia e i disagi provati per la impossibilità di fruire della linea telefonica nella propria abitazione hanno comportato un indubbio peggioramento della qualità dell’esistenza. Pertanto, il rapporto di derivazione immediata e diretta del danno dal fatto lesivo accertato non ha richiesto particolari argomentazioni.
Il riconoscimento della persona umana, infatti, si sostanzia anche attraverso il rispetto dei desideri e delle aspettative che ognuno può avere in dati momenti della sua vita e che, giustamente, trovano tutela nell’ampio dettato dell’ art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.


Ci teniamo a sottolineare che il servizio è e rimarrà sempre gratuito, in quanto lo scopo ultimo di Disservizio Telefonico è proprio garantire tutela a tutti i consumatori e far valere sempre i loro diritti!
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