Servizi telefonici non richiesti
Abbonamenti indesiderati, la verità
la responsabilità è dell’operatore telefonico
In caso di attivazione di servizi telefonici non richiesti la responsabilità è sempre dell’operatore telefonico.
Disattiva il Servizio non Richiesto e ottieni il Rimborso
Il principio, quanto mai attuale, trova le proprie radici in una delibera Cons. AGCOM N 165 per mezzo della quale nel 2011 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ingiunse alla H3G il pagamento di una multa pari ad euro 406 mila per non aver essa impedito l’attivazione non richiesta di alcuni servizi a pagamento forniti da una società esterna.
“La società – scriveva nel 2011 l’organo di vigilanza – si limita a ribaltare la responsabilità dell’attivazione dei servizi “premium” alla società One Italia Spa non fornendo alcuna giustificazione in merito alle violazioni contestate con il procedimento de quo”.
In particolare rilevavano i garanti, l’H3G, sia in riferimento all’attivazione dei servizi e sia in riferimento alla loro disattivazione violava in modo esplicito le norme dettate dall’Autorità in materia ed in particolare l’articolo 3 comma I della delibera 664/06/Cons e l’articolo 5, comma 4, della delibera n. 418/07/CONS.
Ben circoscritti i punti maggiormente critici del modus operandi dell’operatore:
“La navigazione sul portale di One Italia Spa è attivabile direttamente dal menu degli smart-phone marchiati con il logo aziendale della società H3G senza che l’utente sia reso edotto di aver attivato servizi a pagamento e/o addirittura in abbonamento mensile”.
Altrettanto chiaro il comportamento che avrebbe dovuto porre in essere la società: essa infatti avrebbe dovuto procedere “alla preventiva verifica della volontà inequivoca del cliente prima dell’attivazione di qualsiasi servizio di comunicazione elettronica”.
Altrettanto meritevole di censura risultò poi essere la procedura aggravata che l’utente doveva intraprendere per la disattivazione del servizio, specie alla luce dell’obbligo per gli operatori di garantire l’immediata disattivazione, interrompendo i conseguenti addebiti, a decorrere dalla semplice richiesta telefonica da parte del titolare dell’utenza.
In altre parole, non era certo onere del cliente quello di garantirsi una exit strategy, da servizi a pagamento attivati senza che vi fosse stato un suo esplicito consenso.
Allora come oggi a nulla valsero le difese dell’H3G SpA che cercò in tutti i modi di difendersi affermando la propria impossibilità nell’impedire l’attivazione di servizi telefonici a pagamento non richiesti.
Per l’autorità l’unica responsabile era la società incapace di vigilare ed impedire simili comportamenti scorretti.
Un verdetto, quello espresso cinque anni orsono, destinato, come ci ha dimostrato poi la storia, a fare giurisprudenza.
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