Wind Tre condannata per i Servizi Digitali non richiesti
La nostra associazione ha ottenuto un importante sentenza dinanzi il giudice di pace di Frattamaggiore, dove la compagnia Wind Tre veniva condannata per servizi digitali non richiesti, attivati sul conto di una consumatrice ignara di ricevere tali addebiti.
Disattiva il Servizio non Richiesto e ottieni il RimborsoOggetto della causa dei servizi digitali non richiesti
La causa si basava su una richiesta di parte attrice che aveva stipulato contratto per servizi telefonici contro la compagnia H3G, o meglio Wind Tre che aveva addebitato la somma di euro 808,82 per servizi digitali, sotto la voce di Contenuti e Servizi di 3 Italia e i suoi Partner, aggiuntivi non richiesti e non utilizzati dallo stesso utente.

Responsabilità dell’attivazione dei Servizi Digitali non richiesti
La compagnia Wind Tre pur essendo responsabile, poiché si tratta di un rapporto contrattuale, la consumatrice aveva eccepito che tale addebito dipendeva dalla compagnia telefonica, la quale non ha fornito al giudice nessuna prova dell’avvenuta richiesta, fornitura/godimento di tali servizi da parte della consumatrice.
Inoltre non ha nemmeno chiesto di chiamare i terzi fornitori i quali secondo la stessa compagnia dovevano essere responsabili in causa, ma si è limitata soltanto genericamente a far riferimento che era estranea alla questione dell’attivazione di questi servizi non richiesti.
L’operatore Wind Tre inoltre ha affermato dinanzi al giudice di pace che l’onere di addurre la prova che tali addebiti siano stati effettuati dalla stessa sarebbe stato dell’attrice, inoltre la stessa consumatrice secondo la compagnia Wind Tre doveva dare prova negativa della fruizione di tali servizi non richiesti.
Il giudice di pace ha dedotto che l’affermazione della compagnia Wind Tre era del tutto infondata è al di là di ogni considerazione sulla prova negativa, si trattava di un rapporto contrattuale tra la consumatrice e la compagnia telefonica.
Disattiva il Servizio non Richiesto e ottieni il RimborsoInoltre lo stesso affermava che non c’era nessun tipo di rapporto tra la stessa consumatrice e i terzi ovvero i provider esterni che la compagnia Wind Tre diceva di essere responsabili dell’attivazione di tali servizi. Il rapporto di utenza telefonica secondo la Corte Costituzionale è un servizio soggetto al regime contrattuale comune e dalle relative regole di adempimento e di prestazioni secondo buona fede; il contratto di abbonamento telefonico va qualificato come contratto di adesione di natura privata, integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe montature per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari ( che prevedono le regole della contabilizzazione acconciature centrale), le quali non impediscono all’utente di superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione.
Il consumatore può dimostrare con prova libera, anche orale, che il consumo reale è vero se quello indicato nella fattura in quanto la bolletta e di natura meramente contabile. In conseguenza, l’onere probatorio che correva utente prima delle citate sentenze derivava soltanto dalla presunzione di veridicità che la stessa Corte riconosceva.
Il sistema di contabilizzazione delle tariffe e al contatore in quanto espressamente riferito ad un sistema di controllo nelle pubbliche amministrazioni e delle tariffe telefoniche che della fattispecie non sussiste affatto. L’onere legale di dimostrare l’avvenuta richiesta, il costo concordato e la fornitura dei servizi non richiesti, dubbio d’incompetenza sulla compagnia telefonica che ha effettuato gli addebiti agendo in virtù del contratto per cui la stessa compagnia è tenuta a dimostrare la legittimità degli addebiti stessi.
La compagnia telefonica Wind Tre trattando in modo generico la questione dei servizi digitali non richiesti, ha affermato che gli stessi solo in alcuni casi coinvolgono soggetti diversi dall’operatore, ha negato di aver avuto rapporti contrattuali con tali terzi creditori, che non ha ritenuto opportuno identificare, ma non spiega a quale titolo ha effettuato gli addebiti in questione, omettendo anche di esplicitare se vi sia una percentuale di guadagno su tali addebiti.
Accoglimento della causa da parte del Giudice di Pace a favore della consumatrice
Il giudice nella sentenza di accoglimento affermava che non è assolutamente presumibile e anche ipotizzando dei click volontari o involontari che siano, mancando qualsivoglia elemento attraverso il quale poter giungere ad una presunzione semplice di veridicità, in tal senso non è stato acquisito.
Infatti si può presumere che tali richieste se volontariamente e consapevolmente effettuate dalla consumatrice si fossero trattati di errori, ovvero di click volontari, durante la navigazione su internet, la scelta dell’attrice sarebbe certamente qualificabile come frutto di un errore, se non di un inganno per cui sarebbe il vizio della volontà di concludere contratti per quei servizi.
In definitiva a fronte della specifica contestazione, da parte della consumatrice, avvenuta attraverso la nostra Associazione che tutela da anni i consumatori che sono stati vittime di abbonamenti telefonici nonché servizi digitali non richiesti, il giudice ha ritenuto opportuno che era onere della compagnia telefonica di provare la legittimità degli addebiti, e tale onere non è stato assolto in udienza dalla stessa che ha formulato richieste istruttorie a riguardo, argomentato in maniera generica e riferita la vigente norma piuttosto che la fattispecie in esame senza neanche fornire una qualsivoglia specificazione in ordine gli addebiti stessi.
Disattiva il Servizio non Richiesto e ottieni il RimborsoE’ certo che si tratterebbe di quanto dovuto a terzi estranei, senza neanche dimostrare di aver ricevuto una richiesta di consenso da parte dell’utente. In conseguenza a ciò, secondo il giudice di pace le somme suddette sono state prese legittimamente dal conto telefonico della consumatrice e quindi andranno in ogni caso restituite da parte dell’operatore di appartenenza Wind Tre.


Ci teniamo a sottolineare che il servizio è e rimarrà sempre gratuito, in quanto lo scopo ultimo di Disservizio Telefonico è proprio garantire tutela a tutti i consumatori e far valere sempre i loro diritti!
Visita il nostro sito e le nostre pagine Facebook dove troverai tante altre info e curiosità (ebbene si, siamo anche sui social) lasciando un “mi piace” per supportare le nostre attività.
Contattaci mediante il FORM DEDICATO