Rimborso servizio non richiesto H3G
Sono arrivate diverse segnalazioni con la richiesta di rimborso di servizio non richiesto H3G. Ovvero, tanti utenti della compagnia telefonica 3, si sono ritrovati, senza la propria volontà, l’attivazione di un abbonamento a pagamento, in aggiunta al loro piano tariffario, senza averne fatto esplicita richiesta. Come fare per richiedere un rimborso di un servizio non richiesto H3G? Scopriamolo assieme…
Disattiva il Servizio non Richiesto e ottieni il RimborsoDisattivare promozioni Wind
Molti utenti, lamentano addebiti di somme per servizi non richiesti effettuati dalla compagnia telefonica H3G sotto varie voci :
- Contenuti Portale 3,
- Musica, giochi
- servizi di M-Services
- servizi di Atono- 4885509.
Le norme dettate dall’Autorità in materia di attivazione di servizi a pagamento non richiesti, ed in particolare l’articolo 3 della Delibera Agcom 664/06/CONS, prevedono:
“ai sensi dell’art. 57 del Codice del consumo, è vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell’utente. È altresì vietata la disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione elettronica.
In ogni caso, la mancata risposta dell’utente ad una offerta di fornitura non significa consenso. In caso di attivazioni, disattivazioni di linee, contratti di forniture di beni o servizi non richiesti, gli operatori, non pretendono dagli utenti alcuna prestazione corrispettiva, e provvedono, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti o al ritiro di detti beni.
Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell’operatore che ha disposto l’attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta dall’utente, che, pertanto, non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, determina l’applicazione nei confronti dell’operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall’art. 98, comma 11, del Codice”.
Quanto conta la volontà del cliente ai fini del rimborso per servizi non richiesti?
Dunque, il gestore telefonico, per adempiere formalmente e sostanzialmente al dettato dell’articolo 3 della Delibera sopra citata, avrebbe dovuto procedere alla preventiva verifica della volontà inequivoca del cliente prima dell’attivazione di qualsiasi servizio a pagamento (in tal senso, ex plurimis, Delibere Agcom n. 87/13/CRL e n. 92/13/CRL), verifica che, nel caso di specie, non risulta essere stata effettuata.
H3G, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha neppure illustrato la natura dei servizi attivati e poi contabilizzati in fattura. Inoltre, non ha fornito né la prova della richiesta dell’utente all’attivazione dei predetti servizi, né la prova dell’invio all’utente degli sms di attivazione, compresi quelli settimanali inviati dai provider dei servizi stessi. La cui ricezione, pur ammessa dall’utente, non ovvia alla mancata previa acquisizione della positiva volontà dell’utente medesimo di vedersi attivati quei servizi.
Né ha rilievo, a tal fine, quanto eccepito da H3G circa la tardiva contestazione dall’utente. Infatti, la mancata (o tardiva) contestazione della fattura, non può ritenersi accettazione tacita dell’attivazione del servizio non richiesto.
Disattiva il Servizio non Richiesto e ottieni il Rimborso
Delibera Agcom 664/06 per rimborso servizi non richiesti?
Pertanto, le deduzioni difensive e la documentazione prodotta dalla società H3G, non risultano in alcun modo idonee a provare la volontà del cliente, che deve essere inequivoca ed espressa, di attivare i servizi contestati. I quali, in mancanza della “previa ordinazione da parte dell’utente”, come richiesto dalla Delibera Agcom n. 664/06/CONS, possono ritenersi servizi non richiesti.
Dunque, ove l’operatore non sia in grado di dimostrare, nelle dovute forme, la ricezione di una richiesta dell’utente, (ovvero le eventuali problematiche tecniche – non imputabili all’operatore stesso) la quale ha determinato l’attivazione contestata, l’utente ha diritto allo storno/rimborso dei corrispettivi addebitati per i servizi non richiesti.
Nonché, ad un indennizzo per ogni giorno di attivazione non richiesta del servizio, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della Delibera Agcom n. 73/11/CONS, Allegato A.
Pertanto, l’utente, ha diritto al rimborso dei seguenti importi addebitati per servizi non richiesti (e pagati) nelle seguenti fatture, prodotte agli atti del procedimento dall’utente e da H3G:
Quanto all’indennizzo per attivazioni di servizi accessori non richiesti (di cui all’art. 8, comma 2, Allegato A alla Delibera 73/11/CONS), le decisioni AgCom ex adverso, invocate per escluderne l’applicabilità, non sono conferenti al caso specifico, trattandosi di pronunce in tema di tariffazione di traffico extra-soglia.
Mentre, la presente pronuncia ha ad oggetto la contestata attivazione di servizi accessori -definiti “in abbonamento” da H3G –non richiesti dall’utente.

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