Mancato inserimento nell’elenco telefonico, spetta il Risarcimento
In caso di mancato inserimento nell’elenco telefonico all’utente spetta sempre il risarcimento, così come anche nel caso di errato inserimento nell’elenco telefonico. Lo stabilisce la normativa di settore, ormai pacificamente ed inconfutabilmente.
Quindi l’utente il cui nominativo non sia inserito nell’elenco telefonico oppure in inserito in modo errato avrà diritto di agire davanti alle sedi opportune, in particolare esperendo il tentativo obbligatorio di conciliazione , per ottenere l’indennizzo previsto dalla normativa di settore applicabile.
Sembrerà strano, ma sono davvero numerosi sono i casi di mancato inserimento nell’elenco portati a conoscenza dell’Autorità per la garanzie nel Settore delle Comunicazioni, la quale puntualmente condanna gli operatori telefonici non adempienti ad indennizzare gli utenti per il disagio subito.
Indennizzo da mancato inserimento nell’elenco telefonico
Tale disagio, difatti, è particolarmente devastante nel caso in cui a non essere inserito nell’elenco telefonico sia un professionista o un’azienda: è evidente, in questi casi, che tale omissione può costituire per l’attività professionale un vero e proprio pericolo o addirittura un danno economico. Infatti, nonostante ormai le moderne tecnologie abbiano sostituito questo strumento cartaceo, è innegabile che l’elenco telefonico possa essere per qualcuno ancora una preziosa fonte di informazioni e che pertanto il mancato inserimento di un nominativo al suo interno possa provocare la perdita di importanti opportunità professionali e, più in generale, un vero e proprio pregiudizio per l’attività professionale stessa.
Come si diceva, sono tante le decisioni che hanno confermato la responsabilità dell’operatore telefonico per questi casi. Si pensi a quanto determinato dal Corecom della Regione Lombardia, che, con delibera numero 58 del 2014, ha condannato un operatore telefonico a versare ad un professionista, il cui nominativo non veniva inserito nell’elenco per diversi anni, ben 2800 euro. In quella sede, in particolare, si è dato atto dell’esistenza di un vero e proprio diritto all’inserimento dell’utenza nell’elenco telefonico, espressamente riconosciuto dall’articolo 55 del decreto legislativo 259 del 2003. Si è inoltre fatto presente che l’articolo 4 della delibera Agcom 179 del 2003 ha stabilito che i gestori telefonici sono tenuti ad informare gli utenti del diritto di scelta di essere inserito almeno negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico.
Anche più recentemente sono mancate decisioni simili pesanti condanne nei confronti degli operatori. Si pensi alla recente decisione dell’Agcom n. 54 del 2017, con la quale sono state integralmente accolte le richieste dell’istante titolare di una utenza telefonica fissa tipo business e la cui numerazione non era però stata indicata negli elenchi telefonici per diversi anni e nonostante i diversi solleciti inoltrati all’operatore. In ragione di ciò anche in tal caso veniva comminata una pesante batosta all’operatore, costretto ad indennizzare l’utente con 2400 euro.
Nel caso che tu fossi stato vittima di una simile omissione, ricorda che puoi agire nelle opportune sedi per ottenere il risarcimento che ti spetta. Disservizio telefonico, operando da diverso tempo in favore degli utenti colpiti da tali pratiche, può tutelare i tuoi diritti in maniera del tutto gratuita. Non esitare pertanto a contattarci per ricevere tutta l’assistenza gratuita di cui ha bisogno


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