SI…MIGRARE!
Effettuare la migrazione Wind ad altri operatori senza nessun costo di recesso anticipato
Per continui disservizi telefonici o semplicemente per scarsa convenienza delle promozioni che fa, vi sarà magari capitato di voler chiudere con la Wind per passare ad altro operatore (magari a quello che ha il vicino dall’erba sempre più verde della vostra), ma di mostrare al tempo stesso qualche tentennio, perché di pagare i costi di disattivazione previsti dal contratto proprio non vi va.
Come biasimarti!?!
Se poi è tutto nero su bianco e sono le stesse condizioni contrattuali a prevedere dei costi per rientro a Telecom o migrazione ad altri gestori, nessuna scusante potrà giocare a vostro vantaggio…o forse no?
Ciò che è stato contrattualmente previsto non può e non deve essere disatteso dai contraenti. E questo vale sia per le compagnie telefoniche che per voi. Ma è altrettanto vero che nel 2006, per il rilancio economico e sociale, è stato emanato il cosiddetto decreto Bersani, convertito in legge 40/2007 che ha previsto innovazioni importanti anche sul fronte del mercato telefonico. Quella più importante? La seguente:
I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
Con l’intento di favorire la libera concorrenza del mercato telefonico, il decreto Bersani ha eliminato le barriere dei costi di recesso che ostacolavano la migrazione da un operatore all’altro ed ha rappresentato una grande conquista per gli utenti, soprattutto di Wind. Conquista perché diverse pronunce giudiziali si sono via via susseguite nel tempo in conformità a quanto stabilito da tale decreto, andando ad accogliere le istanze degli utenti che si sono opposti al recesso anticipato a titolo oneroso. Di seguito vi riportiamo la recentissima sentenza n. 2707/2016 del Tribunale di Taranto, che vede come parti processuali giustappunto Wind ed un suo utente:
IL RECESSO NON PUÒ COMPORTARE PER LEGGE DEI COSTI, COMUNQUE DENOMINATI E NEANCHE INDIRETTI. Occorre muovere dal dettato legislativo dalle parti evocato e cioè dall’art. 1, co. III della legge n. 40/2007, che convertiva il decreto legge n. 7-2007′(c.d. decreto Bersani): “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia…devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell’operatore …”
Come reso palese dalla lettera della norma ma soprattutto dall’intenzione del legislatore il recesso in parola non deve comportare un costo (vedi art. 12, I co., delle Preleggi: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”. L’intento del legislatore evidentemente è quello di favorire la concorrenza piena nel mercato della telefonia eliminando i costi correlati al recesso operato dall’utente – parte debole del rapporto. Il costo di disattivazione o a maggior ragione quello di migrazione, posto che in quest’ultimo caso si ha un passaggio dell’utente ad altro operatore, di per sé non può giustificarsi, alla luce del precetto normativo sopra evocato, perché si finirebbe per rendere oneroso il recesso, che invece la legge ha voluto gratuito. Solo i costi diversi e quindi quelli non strettamente correlati al recesso – ed all’operazione conseguente della disattivazione – potrebbero essere sopportati dall’utente. Ad essere altrimenti infatti verrebbe svuotata di contenuto precettivo la norma del decreto Bersani sopra richiamata(c.d. interpretazione abrogatrice). Insomma l’espressione, non tanto felice, usata dal legislatore “e senza spese non giustificate dai costi dell’operatore…” non può essere interpretata nel senso di privare di contenuto precettivo la prima parte, il “senza spese”, attraverso l’espressione, apparentemente contraddittoria, “non giustificate dai costi dell’operatore”….”
Sia la legge, che la giurisprudenza di merito sono univoche nell’affermare a voce alta che NESSUN COSTO PER RECESSO ANTICIPATO PUO’ ESSERE APPLICATO IN CASO DI MIGRAZIONE AD ALTRO OPERATORE. Qualora la Wind non dovesse ottemperare tali disposizioni, sarà tenuta ad indennizzarvi o addirittura a risarcirvi.
Pertanto, se sei un cliente Wind ed in seguito ad una migrazione verso altro operatore hai corrisposto cifre ingenti per il recesso anticipato, CONTATTACI. Faremo il possibile per farti ottenere un rimborso congruo o celere, SEMPRE A ZERO SPESE.