Addebiti anomali in bolletta
la responsabilità è del gestore telefonico
L’utente non è tenuto a pagare gli importi richiesti in fattura per telefonate effettuate verso numeri speciali avvenute in presenza di un dialer.
E’ quanto stabilito dalla delibera n 87/11 della Commissione per le infrastrutture e le reti nell’ambito di una controversia che vedeva contrapposta una società alla H3G Spa.
Disattiva il Servizio non Richiesto e ottieni il Rimborso
L’istante, intestataria di più utenze business, si è vista stornare tutti gli addebiti ed in più è stata indennizzata mediante la corresponsione di euro 6,00 per ogni giorno di disattivazione del servizio.
Secondo quanto emerso dall’istruttoria, nel 2007 la società telefonica addebitò all’istante 4.300 euro per traffico telefonico non riconosciuto. L’importo delle fatture derivava in gran parte da telefonate effettuate verso numerazioni 899 ed altri servizi a tariffazione maggiorata.
L’utente, nonostante avesse parzialmente pagato l’addebito e contestato prontamente le bollette telefoniche, si vide però ugualmente sospeso il servizio.
La Cir investita del caso ha accolto la richiesta di storno degli importi addebitati dalla H3G Spa per servizi aggiunti non richiesti.
La motivazione del provvedimento consiste nel fatto che “Tra gli obblighi del gestore telefonico non vi è solo ed esclusivamente la fornitura ‘tecnica’ del servizio telefonico e delle apparecchiature ma anche la garanzia della sicurezza della linea da possibili intrusioni da parte di terzi”.
Ne deriva quindi la caducazione dell’obbligo di pagamento dei servizi non richiesti da parte dell’utente ogni qualvolta vi sia stata un’intrusione da parte di terzi nei sistemi informatici volta ad alterare il regolare sistema di fatturazione.
Il perché di tale orientamento è presto detto: “L’utente medio non dispone delle conoscenze tecniche necessarie ad evitare di cadere vittima di questi speciali programmi che alterano, di fatto, i parametri della connessione ad internet, agendo in particolare sul numero telefonico del collegamento e sostituendo quest’ultimo con un numero a pagamento maggiorato. Pertanto, spetta all’operatore telefonico proteggere i propri clienti dall’aggressione dei dialer”.
A ciò poi si aggiunge l’illegittimità della sospensione del servizio avvenuta tra altro in presenza di pagamento parziale della fattura e di formale contestazione da parte dell’utente.
Ciò secondo l’organo giudicante ha configurato quindi una piena ed incontestabile responsabilità in capo alla società fornitrice del servizio per non aver essa espletato i controlli e gli interventi tecnici opportuni nonostante vi fossero stati consumi anomali prontamente segnalati.


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