Sentenza contro Sky per accordo non rispettato
Importante sentenza ottenuta da uno degli avvocati di Disservizio Telefonico, partner dell’associazione Sos Consumatori, nel foro di Roma nei confronti della compagnia SKY Italia srl riguardo un accordo transattivo non rispettato dalla compagnia.
PQM sentenza favorevole per il consumatore contro Sky
Il giudice di pace di Roma definitivamente pronunciando ogni eccezione d’azione disattesi respinta, così statuisce:
“accertata la fondatezza della domanda giudiziale proposta dal consumatore, condanna la Sky Italia srl in persona del legale rappresentante pro tempo del pagamento della somma di euro 305,00 quale sorta già rivalutata all’attualità oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino all’integrale soddisfo oltre ad euro 200,00 per le spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC il 10/12/2020 l’attore a mezzo del suo procuratore, conveniva in giudizio la Sky Italia srl per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di euro 300 come d’accordo del 24/5/2020 intercorrente tra le parti, pro bono Pacis a tacitazione di un precedente giudizio innanzi al giudice di pace di Milano a titolo di rimborso spese”.
Il convenuto non ha mai provveduto al pagamento dell’accordo né a mai dato alcun riscontro.
Incardinato il presente giudizio in pari data stante la natura documentale del giudizio, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il giudice di pace riteneva la domanda giudiziale fondata in fatto e pertanto meritevole di accoglimento.
Cosa dice il codice civile
La fattispecie de quo rientra nel disposto di cui all’articolo 1218 codice civile secondo il quale il debitore che non esegue la prestazione dovuta deve risarcire il danno se non prova che l’adempimento del ritardo è stato determinato da impossibilità per causa a lui non imputabile.
L’applicazione di detta norma presuppone un preesistente rapporto tra i soggetti. La parte attrice ha depositato il detto accordo mentre parte convenuta nulla ribadito nel contestato, rimanendo peraltro contumace seppur ritualmente citata.
Di conseguenza, accertato il mancato pagamento della somma per come concordato e richiesta nei termini, ne deriva che parte convenuta contumace va condannata al pagamento della complessiva somma di euro 305,00 già rivalutata all’attualità oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino all’integrale soddisfo.
Ogni ulteriore censura deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo ai sensi del D.M. numero 55/2014 ed anche sensi della Sentenza numero 11179/2016 da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. esclusa Iva se applicabile.
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